ORDINANZA CONSUMI ACQUA POTABILE

ORDINANZA CONSUMI ACQUA POTABILE

26/07/2023

In data 03/05/2023 ed in data 15/06/2023, è stata emessa da ACEA ATO 2 S.p.A. richiesta emissione Ordinanza per divieto usi impropri fornitura idrica potabile

Premesso:
che in data 03/05/2023 ed in data 15/06/2023, è stata emessa da ACEA ATO 2 S.p.A. la richiesta
avente carattere di urgenza ad oggetto “richiesta emissione Ordinanza per divieto usi impropri
fornitura idrica potabile”;
che la suddetta nota invita i Sindaci ad emettere opportune ordinanze con esplicito divieto di utilizzo
dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto per usi diversi da quello potabile;
Dato atto che nella stessa nota la ACEA ATO 2 S.p.A. comunica che con l’approssimarsi del periodo
estivo i privati proprietari di dimore dotate di aree verdi, intensificano l’utilizzo della risorsa idrica
potabile anche a fini diversi da quelli canonici, quali ad esempio l’innaffiamento di orti e giardini o al
riempimento di piscine private, tale fenomeno comporta una fase di forte incremento di consumi
idrici, i quali originano dal punto di vista della condizione di fornitura idrica, una situazione di disagio
per tutte le utenze, in tal modo gli impianti e le reti non riescono a garantire la corretta fruizione del
servizio idrico;
Considerata la vocazione turistica del Comune di Nemi e pertanto l’aumento sensibile della
popolazione soprattutto nel periodo estivo, per cui potrebbero ridursi le già scarse risorse idriche;
Ravvisata la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l’utilizzo dell’acqua per usi
diversi da quelli domestici e potabili;
Visto l’art. 5 della 36/94 e s.m.i. in cui sono indicate misure per il progressivo risparmio idrico;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

a tutta la popolazione, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione in merito, il divieto di
utilizzo dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto per tutti gli usi diversi da quello potabile, su
tutto il territorio del Comune di Nemi, quali: innaffiamento giardini, orti, prati, riempimento piscine,
il lavaggio di autoveicoli ed ogni altro uso improprio e diverso da quello igienico – sanitario e
domestico.

VIETA
L’impiego di acqua potabile per le seguenti attività:
 Lavaggio di cortili e piazzali;
 Lavaggio domestico di veicoli a motore;
 Innaffiamento di giardini, prati e orti;
 Il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di
impianto di riciclo dell’acqua;
 Ogni altro uso diverso da quello domestico;
 Sono escluse dal divieto di cui sopra le forniture erogate per scopi particolari, in base a
contratti specifici stipulati fra l’utente e l’Ente erogatore, ivi compreso l’uso da parte
dell’Ente pubblico per il mantenimento di parchi, fontane e giardini;

INVITA

Tutta la cittadinanza ad evitare qualsiasi spreco di acqua potabile adottando comportamenti
virtuosi, per uso razionale e corretto dell’acqua stessa come:
- Riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, ecc.;
- Installare sui rubinetti dispositivi frangigetto, che mescolando l’acqua con aria, consentono
di risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego;
- Utilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdure per innaffiare le piante;
- Utilizzare l’acqua di cottura della pasta per il lavaggio manuale delle stoviglie;
- Impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;
- Preferire la doccia al bagno;
- Non far scorrere in modo continuo l’acqua, durante il lavaggio dei denti o la rasatura della
barba.

RICORDA

Che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano, oltre ad un sensibile positivo impatto di tipo
ambientale e civico, anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti;

AVVERTE

Che ogni singola violazione a quanto ordinato al punto precedente dalla presente ordinanza è punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria;
DISPONE

In caso di non ottemperanza a quanto sopra, sarà proceduto all’applicazione della sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista dall’art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;
gli agenti di Polizia Locale, Carabinieri, Guardia Parco, Polizia di Stato, sono incaricati di vigilare sul
rispetto della presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: entro 60 giorni dalla data del suo
ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. – del Lazio o, in alternativa entro 120
giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica.
di trasmettere al Comando della Polizia Locale, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, al
Parco Regionale dei Castelli Romani ed al Commissariato di Genzano di Roma incaricati di far
rispettare il presente provvedimento.
Nemi, lì 06/07/2023 IL SINDACO
Alberto Bertucci